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Divorzio breve: come funzionerà

ATTENZIONE quello che segue è il mio post, scritto su quello che "pensavo", in base alle fonti raccolte, fosse il testo approvato definitivamente! Ma NON è così!

Al Senato le cose sono andate differentemente ed è stato approvato un testo che ha stravolto quello originario!!

Mi farò perdonare con un post, con l'indicazione di tutte le fonti!!

 

A quanto pare il progetto di legge sul Divorzio Breve sta per tagliare il traguardo: ha incassato l'approvazione della Commissione Giustizia della Camera, senza alcuna modifica rispetto al testo proveniente dal Senato e in questi giorni, dovrebbe essere approvato definitivamente.

E' passato un anno da quando evidenziavo l'incoerenza della nostra epoca in cui, da una parte c'è chi può sposarsi e vuole porre fine, nel più breve tempo possibile, all'unione e, dall'altra parte, c'è chi non può sposarsi e fa di tutto per ottenere il riconoscimento della propria unione.

Vediamo, quindi, dall'anno scorso cosa è cambiato in tema di divorzio breve e cosa ci aspetta il futuro, in base all'attuale progetto di legge.

La (prima) novità: 12 o 6 mesi per divorziare

Prima di entrare nel vivo, è opportuno fare delle piccole precisazioni, soprattutto per i “non addetti ai lavori”:

1) la nuova normativa non parla di divorzio. Questo è un termine di uso comune. Tutte le norme parlano di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio a seconda del tipo di matrimonio celebrato: matrimonio civile (il primo caso) o matrimonio religioso (o concordatario, nel secondo caso).

2) attualmente, per divorziare, è necessario soddisfare due requisiti:

a) i coniugi devono essere già separati, non importa se consensualmente o meno, quello che più importa è che ci sia un decreto che ci sia un provvedimento giudiziale che dichiara la separazione dei coniugi e sia passato in giudicato, vale a dire, non sia più impugnabile;

b)i coniugi devono essere rimasti sempre separati e, quindi, non si devono essere riconciliati per almeno 3 anni dal giorno in cui hanno partecipato alla c.d. udienza presidenziale di comparizione personale coniugi.

Entrambe le procedure, sia in caso di separazione giudiziale, che in caso di quella consensuale, infatti, è previsto che la coppia si debba presentare innanzi il Presidente del Tribunale, il quale esperisce (o meglio, dovrebbe esperire) un tentativo di conciliazione.

Cosa succede se nel corso dei tre anni marito e moglie tornano insieme?

Sia ha la riconciliazione e, di conseguenza, per divorziare, devono necessariamente prima separarsi nuovamente, poiché la prima separazione ha perso efficacia.

Entriamo nel vivo!

Il divorzio breve accorcia quest'ultimo termine.

Da tre anni, si passa a:

1) 12 mesi dalla notifica della domanda di separazione giudiziale o

2) 6 mesi dalla data di deposito del ricorso per la separazione consensuale, ovvero dalla data di notifica del ricorsose questo è stato presentato da uno solo dei coniugi (quest'ultima è un'ipotesi molto rara).

Così facendo, il Legislatore ha introdotto più che il divorzio breve, la separazione breve!

Oltre ad accorciare i termini, si è anticipata la loro decorrenza (il giorno dal quale far partire la conta dei 12 o 6 mesi).

E', infatti, scomparso il riferimento al giorno di celebrazione dell'udienza presidenziale ed è stato utilizzato, come paletto iniziale, il giorno di notifica (12 mesi) o di deposito (per i 6 mesi) del ricorso per la separazione.

Adempimenti, questi ultimi, che devono essere fatti prima dell'udienza presidenziale.

In questo modo si “guadagna” molto tempo, poiché, oggi, fra la data di deposito/notifica del ricorso e quella dell'udienza presidenziale possono passare anche 5/6 mesi.

La modifica all'art. 189 Disp. Trans. c.p.c.

In maniera abbastanza coerente, il Legislatore ha modificato, integrandolo, l'art. 189 delle disposizioni transitorie del codice di procedura civile.

Questa norma infatti prevede l'ultrattività del provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale, con il quale, in modo provvisorio, vengono stabiliti: assegno di mantenimento, affido dei figli e loro collocazione, assegnazione della casa coniugale e altro.

Siamo sempre nel campo della separazione. La novità riguarda l'ordinanza presidenziale che viene adottata dal Presidente del Tribunale quando non riesce a conciliare i coniugi ed è necessario procedere con la causa di separazione.

Secondo l'art. 189 Disp. Trans. C.p.c., questo provvedimento conserva la sua efficacia, persino dopo l'estinzione del giudizio di separazione e, comunque fino a quando:

1) non venga sostituito con altro provvedimento presidenziale;

2) non venga sostituito con altro provvedimento del giudice istruttore;

3) con la presentazione di un nuovo ricorso per separazione;

4) la novità: o non venga presentato un ricorso di divorzio.

Avendo ridotto i termini necessari per divorziare, il Legislatore ha cercato di ridurre, prevenendoli, i possibili problemi derivanti dalla coesistenza della procedura di separazione, con quella di divorzio.

Ecco perchè, ha sentito la necessità di adottare quest'ultima norma.

Poniamo, infatti, il caso che in un giudizio di separazione giudiziale sia stata adottata una sentenza parziale con la quale il Tribunale dichiara la sola separazione dei coniugi, è possibile che si possa continuare il giudizio in ordine alle domande accessorie (assegno mantenimento coniuge, assegno mantenimento figli, affidamento figli, loro collocazione, casa coniugale, etc.) e che si possa procedere parallelamente con il divorzio (rispettando termini e condizioni).

Nonostante sia stata adottata la sentenza (parziale) di separazione, i coniugi dovranno sempre rispettare il provvedimento presidenziale adottato in quel procedimento.

Con l'instaurazione del giudizio di divorzio, invece, verrà fissata una nuova udienza presidenziale, al termine della quale verrà adottato un provvedimento analogo a quello adottato in seno al procedimento di separazione e che coerentemente e logicamente, in virtù della nuova norma introdotta, si andrà a sostituire a quest'ultimo, che perderà efficacia in modo automatico con la semplice presentazione del ricorso di divorzio.

Avvocato Gennaro Marasciuolo del Foro di Trani

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