Divorzio Breve e scioglimento lampo della comunione legale dei beni
Con la legge sul divorzio breve non viene anticipato solo l'addio definitivo fra i coniugi, ma anche lo scioglimento del regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
Per far venir meno la comunione, infatti, non bisognerà più aspettare il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o l'adozione del decreto di omologa della separazione consensuale.
DOWNLOAD PODCAST (tasto destro e "Salva destinazione con nome...")
Cosa accade tutt'oggi e accadrà fino all'entrata in vigore della Legge sul Divorzio Breve (L. 55/2015)
Il regime della comunione legale dei beni
I coniugi, al momento della celebrazione del matrimonio, possono scegliere fra il regime patrimoniale della separazione dei beni e quello della comunione.
E' concessa, comunque, la possibilità, in ogni momento, di modificare tale scelta con un'apposita convenzione fra i coniugi.
Se con la separazione dei beni, gli acquisti compiuti dal singolo coniuge rimangono di sua pertinenza, con la comunione, invece, gli acquisti effettuati anche separatamente da uno solo dei coniugi, rientra nella comunione.
Non è sempre così!
Ci sono delle eccezioni. Così ad esempio, i beni che il coniuge riceve in donazione o da una successione non cadono nella comunione e rimangono di esclusiva proprietà del coniuge beneficiario (questo è in estrema sintesi!)
Lo scioglimento della comunione legale dei beni
L'art. 191 c.c. elenca i casi che fanno cessare la comunione dei beni:
1) dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi;
2) annullamento del matrimonio;
3) scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);
4) separazione personale dei coniugi;
5) separazione giudiziale dei beni;
6) mutamento convenzionale del regime patrimoniale;
7) fallimento di uno dei coniugi.
Come è facilmente intuibile la dicitura “separazione personale dei coniugi” è abbastanza generica e come spesso accade, la genericità comporta delle divergenze interpretative.
In caso di giudizio di separazione quando si ha lo scioglimento della comunione? Da quando decorrono gli effetti dello scioglimento?
La gran parte della giurisprudenza ritiene che lo scioglimento della comunione si ha solo:
* con l'adozione del decreto di omologa (nella separazione consensuale) o
* con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (in caso di separazione giudiziale).
Non sono mancate rare voci di segno contrario che hanno associato il termine della comunione, all'adozione, da parte del Presidente del Tribunale, del provvedimento a seguito del quale autorizza i coniugi a vivere separati.
Quest'ultima scelta interpretativa anticipa e non di poco, lo scioglimento della comunione, poichè il provvedimento del Presidente del Tribunale viene emesso subito nelle cause di separazione, dopo la costituzione in giudizio dei coniugi e molto prima che il Tribunale adotti la sentenza e questa diventi non più impugnabile.
Se, infatti, dal deposito del ricorso al provvedimento del Presidente del Tribunale possono passare anche 5/6 mesi, fino a quando la sentenza di separazione venga emessa possono passare anni (il giudizio di separazione è una causa ordinaria) e fino a quando si arrivi al suo passaggio in giudicato, possono passare anche altri anni, poiché è ben possibile che la sentenza venga impugnata e il tutto venga trasferito nel giudizio di appello e, quindi, in quello di Cassazione.
La soluzione adottata dalla Legge sul Divorzio Breve
Il Legislatore, per ovviare a tutti i logici problemi connessi al perdurare del regime della comunione, durante tutto il corso del procedimento di separazione, ha sposato la tesi giurisprudenziale minoritaria.
Così, lo scioglimento del regime della comunione legale dei beni si ha con l'adozione del provvedimento da parte del Presidente del Tribunale, senza più dover aspettare la sentenza di separazione e il suo passaggio in giudicato.
… e per i giudizi in corso?
La legge 55/2015 chiarisce che come per il divorzio breve, anche le novità introdotte in tema di comunione si applicheranno ai giudizi in corso.
Non si dovrà fare altro che aspettare il 26 maggio, data in cui la nuova legge entrerà in vigore.
Avvocato Gennaro Marasciuolo del Foro di Trani