Divorzio breve: lo stato dell’arte
Viviamo in un momento storico “contraddittorio”? Si … e quanto sta accadendo in tema di matrimonio è un esempio lampante.
Nessuno è contento … o quasi!!
Chi non può contrarre matrimonio (es. coppie omosessuali) fa di tutto per trovare un sistema perché la propria unione produca gli stessi effetti del matrimonio.
Chi si è sposato, invece, non vede l’ora di tornare “libero” il più presto possibile, invocando l’introduzione del c.d. “divorzio breve”.
E’ questa, infatti, l’ultima novità sul tema!
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Il divorzio breve e la Commissione Giustizia della Camera.
Il Parlamento, dal canto suo, cerca di fare il proprio meglio. Lo scorso 8 aprile, la Commissione Giustizia della Camera ha licenziato un ddl, un progetto di legge, sul quale concordano la gran parte delle forze politiche e che propone di modificare l’art. 3 della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, così da ridurre il tempo necessario che deve intercorrere fra la separazione e il divorzio.
L’attuale normativa impone, infatti, che per poter proporre domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è necessario che:
a) sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale o sia stata omologata la separazione consensuale;
b) siano trascorsi almeno tre anni dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale.
L’attuale progetto di legge, dunque, cerca di incidere su quest’ultimo termine, facendolo decorrere dal giorno di presentazione, in Tribunale, della domanda (ricorso) di separazione e riducendo i 3 anni, a
1) 12 mesi ovvero;
2) 9 mesi, se, a monte, c’era stata una separazione consensuale e se non ci sono figli minori.
In questo modo si potrebbe ovviare al fenomeno del turismo giudiziale. Molte sono, infatti, le coppie che si sono già recate all’estero (specialmente in Romania), per ottenere una sentenza di divorzio in tempi brevi.
Secondo i correlatori del progetto di legge in parola, inoltre, la riduzione del termine porterebbe dei benefici perchè: diminuirebbe la conflittualità fra i coniugi, ridurrebbe il carico giudiziario, alleggerendolo e ridurrebbe i costi delle cause di divorzio.
La modifica preannunciata dal Ministro della Giustizia.
In questo quadro si inserisce il Ministro Andrea Orlando che, in una sua recente audizione, ha annunziato l’intenzione di adottare il c.d. modello francese che parifica, in tutto e per tutto, l’accordo raggiunto fra i coniugi, in ordine alla loro separazione, ad una sentenza o, meglio, ad un decreto di omologa adottato dal Tribunale, a condizione che venga sottoscritto innanzi ad avvocati e che non vi siano figli minori o portatori di handicap.
Invero, stando agli annunci, la ricetta per alleggerire il carico della Giustizia Civile proposta dal Governo Renzi, contempla anche l’istituto della negoziazione assistita che, seguendo il modello francese, riconosce efficacia di titolo esecutivo, equiparandoli in sostanza ad una sentenza, agli accordi adottati con l’ausilio di avocati.
Fra le materie che potrebbero essere oggetto di questi accordi – sentenza, spicca, in base a quanto dichiarato dal Ministro Orlando, anche la separazione consensuale, in modo tale che i coniugi potrebbero separarsi, senza presentarsi in Tribunale.
Come al solito … staremo a vedere!
Tornando al divorzio breve, la riduzione del tempo necessario fra separazione e divorzio se, da una parte, va incontro alle “esigenze” moderne, dall’altra evidenzia un’ulteriore contraddizione: che necessità ha ancora la sopravvivenza dell’istituto della separazione?
Il termine di 3 anni di separazione era stato valutato come congruo, per concedere alle parti, i coniugi, di ponderare bene la loro scelta, prima di arrivare ad una pronuncia di divorzio, che scioglie definitivamente il vincolo del matrimonio o, perché no, per riconciliarsi.
Se, quindi, il termine di 12 o 9 mesi è stato ritenuto attualmente congruo, vuol dire che il Legislatore intende dire ai coniugi separati: “o vi conciliate subito … o mai più!”
Tanto vale, a questo punto, eliminare la separazione, con la consapevolezza, però, che:
1) i 12 o 9 mesi sono comunque termini minimi, posto che le parti possono far passare anche più tempo, prima di arrivare al divorzio;
2) se i coniugi divorziano in fretta, potranno nuovamente convolare a nozze, con tanto di festa, confetti e bomboniere!!.
Avvocato Gennaro Marasciuolo