Dichiarazione dei redditi: chi paga le tasse sull'assegno di mantenimento
Sull'assegno di mantenimento vanno pagate le tasse? Chi le paga? Chi si può scaricare l'assegno di mantenimento e quello di divorzio?
Le imposte vanno pagate e l'assegno di mantenimento non fa eccezioni!
Vediamo chi, fra marito e moglie, le deve pagare e in quali casi!
DOWNLOAD PODCAST (tasto destro e "Salva destinazione con nome...")
Art. 10, I comma, lett. c) del Testo Unico delle Imposte sui redditi
In materia di assegno di mantenimento (separazione) o di assegno divorzile, la norma di riferimento per la imposizione fiscale, è l'art. 10 del Tuir (Testo unico delle Imposte sui Redditi), che fra gli oneri deducibili inserisce anche “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da procedimenti dell'autorità giudiziaria”.
La regola generale
Prima di entrare nel vivo dell'esame dell'art. 10, è necessario chiarire cosa si intende per onere deducibile, poiché nel gergo comune si parla di “spesa scaricabile dalle tasse”.
L'onere deducibile è un esborso che va sottratto dal reddito, prima di calcolare l'imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef). In altre parole, concorre a ridurre la base imponibile, perchè sottrae una fetta di reddito prodotto dall'imposizione fiscale.
La norma in parola, specifica che il coniuge onerato (chi paga l'assegno), non paga le imposte sulla parte del reddito che versa all'altro, poiché non ne trae alcun beneficio.
Sarà quest'ultimo (di solito la moglie o ex moglie) a dover dichiarare le somme percepite a titolo di assegno periodico ed a pagare la relativa imposta sui redditi.
La regola generale, dunque, sembra essere: chi gode del reddito pagherà la relativa imposta!
Come accade nella maggior parte dei casi: il marito (separato) o l'ex marito (divorziato) si scarica l'assegno di mantenimento (o divorzile) e la moglie (o ex moglie) paga l'imposta sui redditi.
Presupposti della deduzione
1) Periodicità dell'assegno
L'art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir subordina la deducibilità delle somme pagate alla periodicità del versamento dell'assegno.
Ne consegue che tutti gli assegni pagati una tantum, non possono essere dedotti, nonostante siano possibili e leciti. E' la stessa legge sul divorzio a prevedere la corresponsione in un unica soluzione (art. 5, comma 8, Legge sul divorzio), ma la legge fiscale può limitare la deducibilità.
2) Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria
L'altro requisito per poter dedurre l'assegno periodico è rappresentato dalla presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che fissi la misura dell'assegno.
I provvedimenti possono essere:
- l'ordinanza adottata dal Presidente del Tribunale in seno ai procedimenti di separazione giudiziale o di divorzio sempre giudiziale;
- il decreto di omologa del Tribunale, con il quale viene ratificato la convenzione di separazione consensuale;
- la sentenza di divorzio;
- i provvedimenti modificativi delle condizioni di separazione o di divorzio
- provvedimento di annullamento del matrimonio.
Con l'entrata in vigore della negoziazione assistita, l'elenco che precede è destinato ad allungarsi, comprendendo anche la convenzione di negoziazione assistita, il tutto per effetto del D.L.. 132/2014 che ha conferito a tale convenzione la stessa efficacie dei provvedimenti che concludono i procedimenti di separazione, di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
…. e se si paga prima dell'adozione del provvedimento?
Poniamo il caso che il coniuge economicamente più forte incominci a corrispondere l'assegno prima dell'adozione del provvedimento giudiziale, potrà dedurselo?
No, perchè manca uno dei presupposti! Manca il provvedimento giudiziale!
Nella maggior parte dei casi, si troverà ad un bivio.
Esempio: poniamo il caso che si sia già depositato il ricorso di separazione giudiziale e che la data dell'udienza presidenziale, a seguito della quale verrà fissato l'importo dell'assegno di mantenimento, venga celebrata dopo 5/6 mesi, il coniuge che sa di essere l'onerato può, prima dell'udienza e del conseguenziale provvedimento:
a) corrispondere a titolo di mantenimento una somma che, però, non potrà scaricarsi (dedurre), correndo il rischio che, ai fini del giudizio, sia ritenuta congrua o meno dal Presidente del Tribunale o
b) non corrispondere alcuna somma, aspettare che il Presidente del Tribunale si pronunci, per versare una somma sicuramente deducibile. Così facendo, però, rischia:
- che il mancato pagamento sia valutato negativamente dal Presidente;
- di pagare gli arretrati tutti in un'unica soluzione;
- di essere denunciato per violazione degli obblighi di assistenza ai familiari (art. 570 c.p.).
Le eccezioni
I) Assegno una tantum
Come già chiarito, la somma versata in un'unica soluzione a titolo di assegno di divorziale non può essere dedotta e, quindi, per il beneficiario sarà esentasse (Cass. Civ. 16462/2002);
II) Adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento
L'art. 156 c.c. (a differenza della Legge sul divorzio) non prevede un adeguamento automatico dell'assegno alla svalutazione monetaria, così che se il provvedimento che fissa l'assegno non stabilisce anche l'adeguamento ISTAT e questo viene comunque corrisposto, il coniuge onerato non potrà dedurselo (Risoluzione 448/E/08);
III) Successivi patti fra i coniugi o atti di liberalità
Poichè il presupposto della deducibilità è la presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziale (o di un atto equipollente), se i coniugi raggiungono un'intesa fra di loro circa l'aumento dell'assegno e decidono di non recarsi in Tribunale per modificare il provvedimento concernente la loro separazione o il loro divorzio, il maggior valore dell'assegno non potrà essere dedotto e sarà ritenuto esentasse per il beneficiario (Cass. Civ. 10323/2011);
E' possibile utilizzare lo stesso iter logico per gli atti di liberalità (regali) fra coniugi separati o divorziati.
IV) Contributi indiretti
Di solito non si possono scaricare i canoni di locazione pagati per la casa dove vive il coniuge, il condominio e altri contributi indiretti.
Ma se il provvedimento del giudice lo prevede e la corresponsione ha il carattere della periodicità come l'assegno, anche questi contributi indiretti potranno essere dedotti (Cass. 13029/2013 e circolare 217/E dell'Agenzia delle Entrate del 24/04/2015);
V) Assegno di mantenimento per i figli
I grandi esclusi dalla deducibilità sono gli assegni di mantenimento ai figli.
Lo si desume direttamente dall'art. 10,I comma, lett. c) TUIR.
Avvocato Gennaro Marasciuolo del Foro di Trani
Le slides sono su slideshare