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D.L. Competitività – S.r.l.: passaggio obbligatorio in Tribunale per sbarazzarsi del controllo

Secondo il Ministero della Giustizia, se una s.r.l., in virtù di quanto stabilito dal novellato art. 2477 c.c. non ha più obbligo di nominare il collegio sindacale, per revocare quello esistente è necessario:

1) una delibera di revoca dell'organo di controllo per giusta causa;

2) l'approvazione di detta deliberazione con decreto del Tribunale competente, previo ascolto dell'interessato.

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Cosa è successo?

In principio fu il Decreto Competitività, il D.L. 91/14, che ha portato una “ventata di novità” nell'ambito del diritto societario e, in particolare modo, nel campo delle s.p.a. e delle s.r.l., per facilitare ed accelerare lo sviluppo e la costituzione di attività imprenditoriali e, conseguentemente, per facilitare il processo occupazionale di nuova forza lavoro.

Fra le varie novità, come l'iscrizione immediata nel registro delle imprese degli atti societari redatti con atto pubblico o per scrittura privata autenticata, o la semplificazione della procedura di trasformazione di una società di persona in una s.p.a. o in una s.a.p.a., è stata anche introdotta la riduzione del capitale sociale minimo per le s.p.a., da € 120 mila a € 50 mila.

Quest'ultima misura ha provocato l'”effetto collaterale” del sorgere, in capo alle s.r.l., con capitale sociale di poco inferiore al vecchio limite di € 120 mila, ma superiore a € 50 mila, dell'obbligo di nominare un organo di controllo, a causa della vigenza dell'art. 2477, secondo comma, c.c. che imponeva la nomina dell'organo di controllo, nelle s.r.l., quando il loro capitale sociale era uguale o superiore a quello minimo previsto dalle s.p.a..

Per evitare l'insorgere di nuovi obblighi dispendiosi per le s.r.l., che avrebbero minato l'intento di accelerare e facilitare l'ingresso di nuove realtà economiche, il Parlamento, in sede di conversione del Decreto Competitività, ha pensato bene di ricorrere ai ripari e ad abrogare la norma (art. 2477) che collegava l'obbligo di nomina dell'organo di controllo per le s.r.l., al valore del capitale sociale.

Con la legge di conversione del Decreto Competitività, quindi, oltre ad abrogare e a modificare l'art. 2477 c.c., il Legislatore ha anche specificato che “la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca” (art. 20, comma 8, D.L. 91/14, come modificato e convertito da L. 116/14).

La ragione di tale disposizione è presto fatta: con la modifica all'art. 2477 c.c., le s.r.l., che avevano costituito l'organo di controllo per soddisfare esclusivamente il requisito connesso al capitale sociale, si trovavano nella condizione di eliminare l'organo di controllo, per giusta causa.

Allora cosa fare?

Aspettare la scadenza del mandato dell'organo di controllo o sbarazzarsene subito?

Era ed è necessario portare la delibera di revoca dell'incarico in Tribunale?

Quest'ultima domanda era (e lo ripeto) ed è legittima poiché l'art. 2400, secondo comma, c.c.che subordina la revoca dei sindaci per giusta causa all'approvazione della relativa delibera dal Tribunale, sentito l'interessato, non è stata né modificata e né abrogata dal D.L. Competitività.

Il consiglio di procedere con cautela non è stato mai più appropriato!

Oltre a controllare il contenuto dei cc.dd. contratti di revisione, è stato opportuno procedere con i piedi di piombo.

Il Ministero delle Sviluppo Economico, con una circolare del 9 gennaio 2015, ha reso noto il parere favorevole del Ministero della Giustizia al passaggio obbligatorio in Tribunaleper la delibera di revoca per giusta causa dei sindaci, non essendo sufficiente rilevare la decadenza di diritto dell'organo di controllo.

A motivazione di tale interpretazione, il Ministero della Giustizia ha addotto la circostanza che l'art. 2400 c.c., che riguarda la revoca di giusta causa dei sindaci,non è stato abrogato, a differenza dell'abrogazione dell'analoga norma contenuta nell'art 2409 ter c.c., relativa al conferimento e alla revoca dell'incarico di revisore legale, che prevedeva ugualmente il decreto del Tribunale di approvazione della delibera di revoca.

Il parere del Ministero della Giustizia, però, non è vincolante. Ha certamente un grosso peso, perchè è sempre un'interpretazione data da un organo statale, ma non ha valore analogo o uguale alla legge.

Una cosa è certa, per evitare cause (anche di risarcimento dei danni) da parte dei sindaci o di soci dissenzienti, è preferibile che la delibera di revoca dei sindaci per giusta causa, passi dal vaglio del Tribunale competente, che valuterà in camera di consiglio in un procedimento di volontaria giurisdizione (non contenzioso).

Avvocato Gennaro Marasciuolo del Foro di Trani

 

Il testo della nota del MISE – Ministero di Giustizia è scaricabile dall'indirizzo: http://www.ps.camcom.gov.it/portale-registro-imprese/portlet-due/variazione/societa/rinnovo-cessazione-cariche/collegio-sindacale-organo-di-controllo/20150119%20circ%20MISE%206100%20%20Art.%2020-%20c8-%20D.L.91-2014.pdf

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