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D.L. Competitività - Srl: il controllo va via per giusta causa

Il D.L. Competitività (l'ennesimo), vale a dire, il Decreto Legge 91/2014, aveva già ridotto i controlli contabili sulle s.r.l., ora, con la sua conversione in legge (L. 116/2014) e con le modifiche apportate, è possibile revocare, per giusta causa, il revisore o l'organo di controllo, poiché è definitivamente saltato l'obbligo del controllo connesso all'ammontare del capitale sociale minimo delle s.p.a..

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Cosa era accaduto?

Il D.L. 91/14 aveva ridotto il capitale sociale minimo richiesto per la costituzione delle s.p.a., portandolo da € 120.000,00 a € 50.000,00.

Questo, però, avrebbe prodotto degli effetti collaterali sulle s.r.l., poiché quelle con capitale sociale superiore a € 50.000,00, ma “appositamente e volutamente” inferiore al vecchio limite dei € 120.000,00, dalla sera alla mattina, si sarebbero viste costrette, in virtù del secondo comma dell'art. 2477 c.c., a nominare l'organo di controllo o un revisore.

Pericolo scampato.

Il Governo, prima, con il D.L. Competitività e il Parlamento, dopo, con la legge di conversione, hanno completamente abrogato il secondo comma dell'art. 2477 c.c..

E' così caduto l'obbligo di controllo contabile, per le s.r.l., connesso all'ammontare del capitale sociale. Oggi, quindi, potrebbe ben accadere di avere una s.r.l. con un capitale sociale di diverse centinaia di Euro, senza obbligo di controllo contabile al suo interno!

Ne consegue che alla data odierna, per le s.r.l., l'obbligo della nomina dell'organo di

controllo o del revisore permane se:

a) lo prevede lo statuto;

b) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

c) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

d) per due esercizi consecutivi ha superato 2 dei limiti indicati al primo comma

dell'art. 2435 bis c.c..:

I) Attivo per un valore totale di € 4.400.000,00;

II) Ricavi delle vendite o delle prestazioni per un valore di € 8.800.000,00;

III) 50 dipendenti occupati in media.

Norme transitorie.

Il D.L. Competitività, però, non aveva previsto delle norme transitorie: era possibiledebellare” da subito l'organo di controllo e risparmiare sui relativi compensi?

A questo interrogativo se ne aggiungevano degli altri, tutti connessi all'ipotesi, non peregrina, della mancata conversione in legge o dell'esclusione della relativa norma, con la legge di conversione.

Procedere con cautela era diventato quasi un obbligo!

Molti, infatti, hanno preferito non revocare alcun organo di controllo, aspettando almeno la chiusura dell'esercizio sociale, o meglio il naturale termine del rapporto.

Oggi, con la conversione in legge, è possibile, invece, procedere con la revoca dell'organo di controllo o del revisore, poiché è stata aggiunta, al comma 8 dell'art. 20 del D.L. Competitività, la norma che chiarisce come la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore, costituisce giusta causa di revoca.

Conviene, quindi, eliminare da subito l'organo di controllo e incominciare a risparmiare?

Bisogna valutare il singolo caso e leggere attentamente i cc.dd. contratti di revisione siglati e i verbali di nomina, per accertarsi la presenza di clausole particolari o meno.

E', quindi, sempre preferibile agire con cautela.

Dal punto di vista strettamente normativo, però, è possibile notare che non sussistevano ostacoli alla revoca per giusta causa, almeno per i revisori contabili.

Per questi ultimi, infatti, già il D.M. 261/2012, all'art. 4, prevedeva, come

giusta causa, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per

l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.

 

Il problema poteva sorgere con il collegio sindacale, attesa l'assenza di una

norma analoga negli artt. 2399 e 2400 c.c..

 

Ma con la nuova disposizione è stata esteso anche a tale organo l'ipotesi di

giustificato motivo di revoca per intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.

 

Questo, però, comporterà la revocabilità per giusta causa dell'organo di

controllo, anche in un altro caso previsto per legge, vale a dire, la mancanza dei

2 requisiti previsti dall'art. 2435-bis c.c..

 

Nella pratica, non si dovrà fare altro che procedere con l'iter indicato

dall'art. 2400c.c.: con l'approvazione della delibera di revoca per giusta causa

da parte del competente Tribunale.

 

Avvocato Gennaro Marasciuolo

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