Menu

Decreto Competitività arriva la Circolare del MiSE per l'iscrizione immediata nel registro, se l'atto proviene dal notaio

Il Decreto Competitività, il D.L. 91/2014, così come modificato dalla sua Legge di conversione, la L.116/2014, oltre a intervenire su diversi aspetti del diritto societario, quali la riduzione del capitale sociale minimo delle s.p.a., le modalità di stima del patrimonio di una società di persone che intende trasformarsi in una società azionaria, introduce una norma che consente l'iscrizione immediata, nel registro delle imprese, se l'atto proviene da un notaio.

DOWNLOAD PODCAST (tasto destro e "Salva destinazione con nome...")

La norma in questione, che è entrata in vigore lo scorso primo settembre, è stata inserita nel comma 7-bis dell'art. 20 del Decreto Competitività e, in quanto norma speciale rispetto a quelle dettate in materia dal Codice civile (artt. 2188 c.c., e segg.), nonché dal D.p.r. 581/1995, prevale su queste ultime, che devono intendersi per modificate.

Ne consegue, che ad esclusione degli atti concernenti le società per azioni (s.p.a.), il conservatore del registro delle imprese non dovrà più effettuare l'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'inscrizione, se questa è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata da un notaio, atteso che il controllo in questione dovrà essere effettuato proprio dal notaio, il quale si assumerà, in via esclusiva, la relativa responsabilità.

Il controllo di legittimità che viene ora “regalato” ai notai è ritenuto necessario per il corretto funzionamento del registro delle imprese e di quello che rappresenta.

Il registro, infatti, attua la pubblicità legale degli atti che vengono iscritti al suo interno, poiché, in altre parole, dopo l'iscrizione, quegli atti si intendono conosciuti ai terzi e possono essere a loro opposti.

A tal fine, è necessario che gli atti che vengono iscritti al suo interno siano esatti e veritieri, per la tutela dei diretti interessati, dei terzi e, soprattutto, del mercato.

Siamo praticamente alle solite: per rendere più efficiente la Pubblica Amministrazione, invece di riformarla a dovere, introducendo un sistema effettivamente meritocratico, si scaricano alcuni adempimenti sui professionisti.

Questa volta è toccato ai notai, i quali dovranno praticamente sostituirsi al conservatore del registro delle imprese e verificare se sussistono tutte le condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione, a condizione,però, che abbiano formato (atti pubblici) o autenticato (scritture private autenticate), gli atti che devono essere posti alla base dell'iscrizione.

Ciò comporterà, come ha sancito la stessa norma del Decreto Competitività, un aumento di responsabilità per i notai che, si augura, non si traduca in aumento delle loro parcelle.

Di fatto, sui notai si riverseranno anche gli attuali dubbi interpretativi afferenti l'effettivo contenuto del controllo di legittimità che assillano i conservatori.

Infatti, ad un controllo di legittimità formale si affianca, secondo alcuni giudici, anche un controllo di formalità sostanziale che implica un controllo sul contenuto negoziale del singolo atto (es. controllo sull'oggetto sociale riportato in un atto costitutivo).

Cosa comporterà, che il notaio dovrà autocontrollarsi e, quindi, autocensurarsi se gli viene richiesto un atto costitutivo, ad esempio, di una società semplice di mero godimento di immobili?

Staremo a vedere!

Per il momento, comunque, sembra che i notai non siano stati completamente lasciati soli, poiché, il conservatore continuerà a svolgere la sua funzione per le iscrizioni concernenti le società per azioni (s.p.a.) e sarà sempre possibile la cancellazione d'ufficio prevista dall'art. 2191 c.c..

La circolare del MiSE

A fugare qualche dubbio, però, ci ha pensato il Ministero per lo Sviluppo Economico, che con la Circolare 3673/C del 19 settembre scorso, ha fornito alcuni chiarimenti ed indicazioni. Vediamole:

1) Ambito di applicazione nel tempo

La nuova normativa si applica alle istanze trasmesse dal PRIMO SETTEMBRE 2014, rimangono pertanto escluse quelle presentate fino al 31 agosto, anche se prese in esame dopo l'1/09/2014 o che risultano, a quest'ultima data, sospese;

2) Riparto obbligo di controllo conservatore – notaio

Dall'espressione “immediata iscrizione”, secondo il MiSE, discende che il conservatore ha l'obbligo di procedere con l'iscrizione dell'atto, senza avviare i controlli concernenti “le condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione”, poiché tali controlli dovranno essere effettuati dal notaio che ha ricevuto o autenticato le firma dell'atto.

Al conservatore permane, comunque, il controllo sui requisiti di ricevibilità dell'atto in relazione, ad esempio, alla competenza territoriale della Camera di Commercio o all'autentica della sottoscrizione della domanda.

Il MiSE non esclude, però, che a tal riguardo l'adozione di un'altra circolare, per fornire altri chiarimenti successivi alla prima applicazione della norma in questione.

3) Gli atti che possono e devono essere immediatamente iscritti

L'iscrizione immediata, secondo il tenore letterale della norma, è riservata solo ed esclusivamente agli atti provenienti dal notaio, restato, dunque esclusi tutti gli atti che provengono da altri, come quelli adottati dalla magistratura (sentenze) o formati da altri professionisti (es. le cessioni di quote di s.r.l., che possono essere trasmessi anche dagli intermediari autorizzati).

Ciò comporta comunque come già anticipato un aumento della responsabilità professionale per i notai.

4) L'atto costitutivo privo di PEC

Il MiSE, premettendo, che la gran parte degli atti che potranno usufruire della corsia di accelerazione garantita dall'art. 20, comma 7bis, saranno soprattutto gli atti costitutivi delle società si è posta il problema: cosa succede se l'atto formato e trasmesso dal notaio è privo dell'indicazione della posta elettronica certificata?

Sanzionare l'iscrizione con la sospensione della domanda come previsto, andrebbe tradirebbe la ratio della nuova norma?

Secondo il MiSE, l'assenza dell'indicazione dell'indirizzo PEC provoca un'eccezione nella procedura accelerata, così da doversi sospendere, poiché tale strumento, attualmente, è diventato molto importante per la comunicazione non solo fra imprese, ma anche fra queste e la Pubblica Amministrazione in generale, tanto da non rappresentare un vero e proprio onere, ma una corsia di comunicazione favorevole per il mondo imprenditoriale.

Avvocato Gennaro Marasciuolo

E' possibile scaricare la Circolare 3673/C del 19 settembre direttamente dal sito del MiSE.

Invece, le slides sono su slidesharing.

Multimedia

Lascia un commento

Torna in alto