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La negoziazione assistita e l'accordo innanzi al Sindaco accelerano la separazione e il divorzio

L'ennesima (mini) riforma del giudizio civile porta una ventata di novità anche in materia di separazione e di divorzio (D.L. 132/2014, convertito con la Legge 1662/2014).

Si tratta di modifiche per lo più di carattere processuale, quindi, per rassicurare chi nutriva speranze: il divorzio breve non è stato ancora introdotto!

Quello che è stato, invece, introdotto è la possibilità che l'accordo di separazione o di divorzio, firmato con l'ausilio di avvocati abbia la stessa efficacia di una sentenza, oltre che la possibilità di firmare lo stesso accordo innanzi al sindaco, ma solo a determinate condizioni.

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Il D.L. 132/2014, sicuramente, verrà ricordato per aver consentito l'ingresso, nel nostro ordinamento, alla c.d. negoziazione assistita, una particolare procedura che riconosce, all'accordo concluso con l'ausilio degli avvocati, efficacia di titolo esecutivo, al pari, ad esempio, di una sentenza.

In altre parole, se l'accordo è sottoscritto dalle parti con i loro legali e, successivamente, una non lo rispetta, la parte adempiente, senza rivolgersi al giudice, può partire direttamente con la fase esecutiva.

Cosa è successo in materia di famiglia?

I coniugi (in caso di separazione) o ex coniugi (in caso di divorzio) se raggiungono un accordo, con il quale disciplinano ogni questione (assegno di mantenimento coniuge, assegno mantenimento figli, casa coniugale, eccetera), potranno evitare di presentarsi in Tribunale ed avviare l'apposito giudizio, poiché l'accordo firmato, con l'ausilio dei loro avvocati, avrà, in tutto e per tutto, la stessa efficacia del provvedimento giudiziale.

Quali sono i provvedimenti giudiziali che possono essere sostituiti dalla negoziazione assistita?

Siamo nel campo degli accordi, quindi la negoziazione può sostituire:

1) il decreto di omologa della convenzione di separazione consensuale dei coniugi;

2) la sentenza di divorzio, che accoglie le pattuizioni dei coniugi. Per il divorzio, infatti, (sia in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che di scioglimento del vincolo matrimoniale) non esiste un decreto di omologa dell'accordo, bensì una vera e propria sentenza;

3) il decreto con il quale il Tribunale, anche previo ricorso congiunto dei coniugi o degli ex coniugi, modifica il provvedimento di separazione o di divorzio.

Un avvocato per parte

Per i procedimenti di separazione consensuale coniugi o di divorzio congiunto è ben possibile che un solo avvocato rappresenti entrambi i coniugi.

Con la negoziazione assistita, invece, è necessario che ogni parte venga assistita da almeno un avvocato.

La procedura in caso di assenza di figli minori

La procedura connessa alla negoziazione assistita cambia a seconda della presenza o meno di figli minori, o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.

Partiamo dalla fattispecie più semplice, la coppia senza figli o con figli maggiorenni tutti economicamente autosufficienti:

1) alla base vi deve essere (in ogni caso) una convenzione di negoziazione assistita, con la quale le parti si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere, in via amichevole, la controversia fra di loro insorta, con l'ausilio di avvocati;

2) una volta raggiunto l'accordo, lo ripeto, in ordine alla separazione, o al divorzio o circa la modifica delle condizioni di separazione/divorzio, lo stesso deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente;

3) il Procuratore, dopo aver ricevuto l'accordo, se non ravvisa irregolarità, può autorizzarlo, dando comunicazione agli avvocati.

Criticità della procedura

E' inutile nascondere che il vero collo della bottiglia sarà ottenere il parere dal competente Procuratore della Repubblica: il parere potrà arrivare subito a distanza di molto tempo, a seconda del carico di lavoro della Procura.

Non è stato, infatti, fissato, a riguardo, alcun termine perentorio per il Procuratore, il quale, dopo tutto, è chiamato a svolgere un controllo formale. L'accenno all'art. 6, comma 2 del D.L. 132/2014 alle irregolarità fa presagire che il singolo P.M. non potrà entrare nel merito delle scelte fatte dai coniugi.

La presumibile lungaggine gioca e giocherà a sfavore di questa procedura, che potrebbe diventare meno appetibile rispetto a quella affidata ai sindaci, che non prevede alcun controllo da parte del Procuratore delle Repubblica, ma una pausa di riflessione di 30 giorni.

La norma, a ben vedere, nulla dice circa alla mancata autorizzazione.

Cosa succede in questo caso?

Il Procuratore rimette tutto al Tribunale, così come è previsto in caso di figli minori?

Il rigetto può essere impugnato? Quale è il giudice competente?

Nel silenzio della legge, è più probabile che, in caso di rigetto, il Procuratore “userà la cortesia” di fornire agli avvocati una motivazione, così che questi possano ripresentare l'accordo con dei “correttivi”.

Punti a favore

La negoziazione assistita, però, mantiene dei punti di forza:

a) sicuramente sarà più veloce e meno costosa rispetto ad un giudizio di separazione consensuale (o di divorzio congiunto);

b) permette, ai coniugi, di disciplinare anche patti di trasferimento patrimoniale, a condizione, però che le firme siano autenticate da notaio (per gli accordi innanzi al sindaco, questa facoltà è esplicitamente esclusa).

La procedura in presenza di figli minori

Come già anticipato, con la presenza di figli minori, o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, la procedura cambia ed è più articolata:

1) la fase iniziale è sempre la stessa: convenzione di negoziazione assistita e accordo. Raggiunto l'accordo, però, gli avvocati hanno 10 giorni per trasmetterlo al competente Procuratore delle Repubblica;

2) quest'ultimo, in questo caso, è chiamato a svolgere un controllo più pregnante, atteso che dovrà verificare se l'accordo risponde all'interesse dei figli. In caso di esito positivo, lo autorizza; se negativo, ha 5 giorni di tempo per rimettere tutto al Presidente del Tribunale;

3) il Presidente del Tribunale fissa entro i successivi 30 giorni, la comparizione delle parti.

Criticità della procedura

Anche in questo caso la procedura potrà aver successo se il Procuratore delle Repubblica sarà celere.

I termini che gli vengono assegnati, infatti, non appaiono perentori (come quelli assegnati al Presidente del Tribunale), così che potrà benissimo non rispettarli!

In caso di rigetto, la palla passa al Presidente del Tribunale, ma la norma nulla dice se il provvedimento che questo adotta possa o meno essere impugnato e innanzi a quale giudice.

Punti a favore

Sono gli stessi evidenziati sopra, con la precisazione che, nel caso di separazione consensuale, la negoziazione assistita sarà sempre più celere, poiché la presenza di figli minori comporta sempre il parere della Procura, quindi quello che si risparmia, in termini di tempo e di costi, è il passaggio dal Tribunale.

 

Compito degli avvocati

In tutti e due i casi, ottenuto il parare favorevole dal Procuratore della Repubblica, gli avvocati hanno 10 giorni per tramettere la copia autenticata dell'accordo all'Ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.

In caso di trasgressioni, sono previste delle sanzioni amministrative, anche pesanti!

 

La separazione e il divorzio innanzi al Sindaco

Anche il Sindaco svolge la sua parte: oltre a celebrare i matrimoni, adesso sarà chiamato a scioglierli.

Vediamo le principali caratteristiche:

1) come già accennato, al Sindaco, si potrà andare solo se non ci sono i figli o i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti;

2) i provvedimenti che possono essere sostituiti da quest'ultima procedura sono sempre gli stessi, compreso quello di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio;

3) il sindaco competente è quello del Comune di residenza di uno dei coniugi o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio;

4) l'assistenza dell'avvocato è facoltativa;

5) l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale;

6) l'accordo è titolo esecutivo.

La procedura, in questo caso, prevede due fasi:

* la prima, durante la quale l'ufficiale di stato civile raccoglie, da ciascuna delle parti personalmente, la dichiarazione di volersi separare o divorziare o di intendere modificare le condizioni di separazione/divorzio;

* la seconda, solo per i procedimenti di separazione e di divorzio, prevede che l'ufficiale di stato civile raccolga la volontà dei coniugi e li inviti a ripresentarsi, dopo minimo 30 giorni, per la conferma. Se anche una sola delle parti non compare, l'accordo si ritiene non confermato.

Avvocato Gennaro Marasciuolo del Foro di Trani

 

E' possibile scaricare il testo integrale del D.L. 132/2014, così come convertito nella L. 162/2014.

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