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Pillola n. 7 - Riforma della Filiazione - Riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio

Anche il riconoscimento dei figli naturali o, come definiti oggi, figli nati fuori dal matrimonio, è stato modificato dalla Legge 219/2012, nonché dal successivo D.Lgs. 154/2013, nell'ambito della così detta riforma della filiazione.

L’argomento in questione è molto complesso e, così, ho preferito procedere in modo più schematico.

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Cosa è

Il rapporto di filiazione, per i figli di persone non coniugate fra di loro, presuppone, infatti, il riconoscimento, che per sua natura è una dichiarazione volontaria ed irrevocabile, se manca, però, è necessario agire in giudizio per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità.

Chi lo può effettuare

Il riconoscimento può essere fatto dalla madre o dal padre o da entrambi, separatamente o congiuntamente e anche se uniti in matrimonio con altra persona (art. 250, primo comma c.c.).

A tutela della libertà di riconoscere o meno il figlio naturale, è previsto che se viene effettuato da un solo genitore, l’atto di riconoscimento non può contenere l’indicazione dell’altro genitore e se, per caso, il pubblico ufficiale che lo riceve, effettua tale indicazione, è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria (art. 258 c.c.).

Anche il genitore minorenne, ma con più di sedici anni, può riconoscere il figlio; se ancora più piccolo, lo potrà fare, previa autorizzazione del giudice tutelare (art. 250, ultimo comma c.c.).

Il D.Lgs. 154/2013, diversamente dal passato, prevede che anche i figli frutto di un incesto, possano essere riconosciuti, a condizione che vi sia l’autorizzazione da parte del giudice, il quale valuterà in modo particolare l’interesse del minore, oltre la necessità di evitargli qualsiasi pregiudizio anche di carattere emotivo (art. 251 c.c.).

Come può essere fatto

Ci sono diversi modi (art. 254 c.c.), alternativi fra di loro, per effettuare il riconoscimento. La dichiarazione può essere formalizzata:

* nell’atto di nascita;

* in una dichiarazione davanti all’Ufficiale di Stato Civile;

* in un atto pubblico;

* in un testamento (ma in questo caso, produce i suoi effetti dal giorno in cui è morto il dichiarante);

* in una domanda presentata al Giudice Tutelare.

La procedura

Se il figlio da riconoscere ha compiuto i quattordici anni di età, deve essere sentito obbligatoriamente. In caso contrario, il riconoscimento non produce alcun effetto.

Se il figlio, invece, non ha ancora compiuto il quattordicesimo anno di età, il consenso deve essere prestato dal genitore che per primo l’ho ha riconosciuto.

La procedura in caso di dissenso

Cosa succede se questo genitore si oppone al riconoscimento?

L’altro, colui che vuole effettuare il riconoscimento, dovrà rivolgersi al giudice competente, il quale fisserà un termine per notificare il ricorso all’altro genitore (quello che ha espresso il dissenso).

A questo punto vi sono due possibilità:

1) se l’altro genitore, ricevuto il ricorso, non propone opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice adotta la sentenza che tiene conto del consenso mancante;

2) se l’altro genitore propone opposizione nei trenta giorni, il giudice non potrà adottare subito alcuna sentenza, ma dovrà necessariamente avviare una fase istruttoria con l’assunzione di ogni opportuna informazione e con l’ascolto del minore che abbia compiuto i dodici anni o anche del minore di anni dodici, se questo è capace di discernimento.

Se l’opposizione proposta non appare palesemente fondata il giudice dovrà necessariamente adottare dei provvedimenti provvisori ed urgenti nell’interesse del minore stesso.

La sentenza, in caso di dissenso, dovrà necessariamente disciplinare l’affidamento ed al mantenimento del minore oltre che l’assegnazione del cognome (art. 250 c.c.).

Effetti del riconoscimento

Con il riconoscimento sorge fra il genitore e il figlio un vero e proprio rapporto di filiazione. Il genitore, in altre parole, assumerà su di sé la c.d. responsabilità genitoriale e tutti i diritti e gli obblighi e i doveri che ne conseguono (art. 258 c.c.)

Il cognome del riconosciuto

Il cognome attribuito al figlio varia a seconda della tempistica del riconoscimento, così:

1)      Il figlio acquista il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto;

2)      se è stato riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, acquista il cognome del padre;

3)      se il padre lo ha riconosciuto dopo la madre, il figlio potrà scegliere di adottare il cognome paterno, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello materno;

In quest’ultimo caso chi decide?

Se il figlio è minorenne è il giudice che decide, sempre previo ascolto del minore che abbia compiuto i dodici anni o di età inferiore se è capace di discernimento.

Nel caso in cui il figlio sia stato riconosciuto in età adulta potrà mantenere il cognome attribuitogli, perché questo è diventato un suo autonomo segno distintivo (art. 262 c.c.).

Avvocato Gennaro Marasciuolo del Foro di Trani

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