Riforma della Filiazione Pillola n. 5 Le differenze fra i figli permangono
Le nuove norme in materia di filiazione, vale a dire, la Legge 219/2012 e il successivo D.Lgs. 154/2013, hanno cercato di eliminare ogni differenza fra i figli nati nel e fuori il matrimonio.
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E' stata così introdotta l’unicità dello stato giuridico di figlio, indipendentemente dal fatto che sia stato concepito nel o fuori il matrimonio o adottato.
Purtroppo, però, permangono delle differenze, legate, soprattutto al momento genetico del rapporto di filiazione.
Il figlio nato nel matrimonio, infatti, gode della presunzione di paternità, poiché, come recita l’art. 231 c.c., il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio.
Per effetto dei recenti interventi normativi, poi, questa presunzione opera in modo incondizionato, così che il bambino nato dalla mamma coniugata, si presume figlio del marito di quest’ultima, anche se viene alla luce il giorno dopo della celebrazione del matrimonio.
Questo è possibile, atteso che è venuto meno il termine dei 180 giorni, dalla pronuncia del “si” dei genitori, entro il quale la presunzione di paternità non operava.
Permane, invece, il termine dei 300 giorni: il bambino si presume concepito durante il matrimonio, quando viene alla luce entro 300 giorni dalla data di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio.
Per i figli nati fuori dal matrimonio le cose sono totalmente differenti.
Non sussiste alcuna presunzione, nonostante, ad esempio, i genitori abbiano sempre convissuto e la loro unione sia stata sempre stabile.
In assenza del vincolo matrimoniale, quindi, il figlio deve essere riconosciuto tale, dalla madre o dal padre.
In difetto di questa spontanea manifestazione di volontà è possibile che la filiazione venga accertata mediante l’azione di dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità.
Il permanere delle differenze in ordine all’acquisizione dello stato di figlio non può che ripercuotersi sulle azioni di stato, che potranno essere così classificate:
- in caso di filiazione matrimoniale:
1) azione di disconoscimento della paternità;
2) azione di reclamo;
3) azione di contestazione dello stato di figlio;
- in caso di filiazione fuori del matrimonio:
1) azione di dichiarazione giudiziale di genitorialità;
2) azione di impugnativa del riconoscimento.
Avvocato Gennaro Marasciuolo
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