Menu

Il debitore non scappa più: il creditore può rivalersi subito sull'immobile donato

Lo prevede l'art. 12 del Decreto Legge 83/2015, convertito con la L. 132/2015, che, introducendo un nuovo art. 2929 bis c.c., concede un'arma in più al creditore che vede frustrate le proprie pretese da atti artatamente predisposti dal debitore, pur di non pagare.

Senti o scarica il podcast

Oramai è prassi: quando il debitore arriva all'acqua alla gola, cede a terzi i propri beni immobili, compie degli atti di disposizione o a titolo gratuito (es. donazione) o a titolo oneroso (es. vendita), per far rimanere i creditori a bocca asciutta.

Ma non è detto che la faccia franca, perchè il creditore ha la possibilità di agire in giudizio, con la c.d. azione revocatoria ed ottenere, così, una sentenza che rende inefficace, nei propri riguardi, l'atto di disposizione concluso dal debitore.

In questo modo, dopo la sentenza produttrice dell'inefficacia, il creditore può passare alla fase esecutiva, aggredendo il bene oggetto dell'atto di trasferimento, fase che si conclude, nella gran parte dei casi, con la vendita dello stesso bene e la ripartizione del ricavato fra i creditori.

Riepilogando, innanzi ad un atto che gli crea pregiudizio, il creditore deve:

1) agire con l'azione revocatoria e poi

2) avviare l'azione esecutiva.

La nuova norma esclude la prima fase, ma a condizione che sussistano alcuni presupposti.

La “revocatoria semplificata

Con il nuovo art. 2929 bis c.c. è stata introdotta la possibilità, per il creditore, di saltare a piè pari l'azione revocatoria a condizione che l'atto compiuto dal debitore e che lo pregiudica sia a titolo gratuito o comporti la costituzione di un vincolo di indisposibilità.

Vediamo più nel dettaglio!

In primo luogo, è necessario che sia stato compiuto un atto da parte del debitore che vada a nuocere le lecite aspettative del creditore.

Fin qui niente di nuovo rispetto all'azione revocatoria ordinaria, se non fosse che, in questo caso, il Legislatore ha specificato quali siano gli atti pregiudizievoli:

1) la costituzione di un vincolo di indisponibilità;

2) l'alienazione a titolo gratuito.

Purtroppo, come spesso accade, la nuova norma non brilla per chiarezza e coerenza.

Se, infatti, non sorgono problemi interpretativi sull'atto di costituzione del vincolo di indisponibilità, perchè è logico che il Legislatore pensava al fondo patrimoniale e al trust, stride l'ulteriore ipotesi di alienazione a titolo gratuito, poiché il termine di alienazione è sinonimo di vendita che presuppone il trasferimento di un bene contro un prezzo, a differenza degli atti a titolo gratuito che prevedono delle prestazioni solo a carico di una parte del contratto.

Fatto sta, che l'alienazione a titolo gratuito, piaccia o meno, deve avere ad oggetto beni immobili o beni mobili iscritti nei pubblici registri.

Poichè l'arma riconosciuta al creditore è molto potente, poiché permette di evitare un giudizio, introducendo una presunzione di legittimità e di scontato buon fine dell'azione revocatoria, il Legislatore ha pensato bene di limitare la sua operatività specificando che:

- il credito deve essere sorto prima dell'atto compiuto dal debitore;

- il creditore deve essere già munito di titolo esecutivo (sentenza o altro provvedimento giudiziale o titolo di credito come la cambiale) a differenza dell'azione revocatoria che è esperibile anche prima della formazione del titolo esecutivo;

- il creditore deve trascrivere il pignoramento entro un anno da quando il debitore ha trascritto l'atto pregiudizievole.

L'opposizione del debitore

L'uso della locuzione “revocatoria presunta” o più in generale di “presunzione” non è utilizzato a caso, poiché la presunzione è sinonimo di inversione dell'onere probatorio, effetto quest'ultimo, che è stato introdotto con la nuova disposizione in commento.

Perchè?

Il creditore parte direttamente con il processo esecutivo, senza essersi previamente rivolto ad un giudice per valutare la fondatezza delle sue pretese. In questo modo si sgrava di ogni onere in tema di prova e lo carica, di riflesso, sul debitore.

Quest'ultimo, infatti, per difendersi da eventuali infondate pretese dovrà necessariamente rivolgersi al giudice dell'esecuzione e proporre opposizione, onde poter dimostrare l'infondatezza delle pretese del creditore ovvero l'insussistenza dei requisiti e dei presupposti del neo introdotto art. 2929 bis c.c..

Effetti collaterali dell'art. 2929 bis c.c.

L'art. 2929 bis c.c. può causare non pochi effetti collaterali. Vediamo i due principali:

a) Visto che ad essere escussi (aggrediti) dai creditori sono i beni immobili oggetto di alienazione a titolo gratuito, si mettono teoricamente a rischio tutti i trasferimenti di proprietà frutto di accordi transattivi, come spesso accade nelle separazioni consensuali, ove i coniugi si spartiscono il patrimonio costituito dopo anni di matrimonio;

b) Visto che ipoteticamente qualsiasi donazione potrebbe diventare inefficace, con la perdita immediata del bene, non è escluso che i beni così trasferiti diventino praticamente incommerciabili, fino a quando non trascorre un anno dalla trascrizione dell'atto di trasferimento.

Come spesso accade, spetterà alla giurisprudenza dirimere gli interrogativi che la nuova norma ha suscitato e disporre, se possibile, dei correttivi anche a questi evidenziati effetti collaterali.

Avvocato Gennaro Marasciuolo del Foro di Trani

Multimedia

Lascia un commento

Torna in alto