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Medici specializzati fra il 1982 e il 1991, è ancora possibile presentare ricorso o è tutto prescritto?

Si tratta di risarcimento danni o di indennizzo?

La questione non è di poco conto perché parlare di risarcimento danni o di indennizzo, vuol dire riconoscere, ai medici che intendono promuovere ricorso, un termine di prescrizione di 5 anni (risarcimento danni) o di 10 anni (indennizzo).

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In un precedente post ho già parlato della questione connessa al mancato riconoscimento dell’adeguata remunerazione ai medici specializzati fra il 1982 e il 1991, provocato dal mancato recepimento, da parte dello Stato italiano, della Direttiva 82/76/CEE.

Ora intendo chiarire, brevemente, a che titolo i giudici riconoscono, ai medici che hanno proposto ricorso, quanto indicato dalla normativa comunitaria e mai riconosciuto dallo Stato italiano.

Lo dico subito e senza giri di parole, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, si tratta di indennizzo.

Secondo la sentenza della Cassazione Civile, resa a Sezioni Unite, in data 17/04/2009, n. 9147, infatti, lo Stato, quando non recepisce per tempo una direttiva comunitaria, provoca un disagio al cittadino e, conseguentemente, lo deve indennizzare, non risarcire.

Nel caso di specie, quindi, non può trovare applicazione l’art. 2043 c.c., che riconosce il risarcimento dei danni causati da qualsiasi soggetto che abbia agito con colpa o con dolo: lo Stato che non adempie a delle norme comunitarie, non agisce con colpa o con dolo!

Utilizzando dei termini tecnici, la fattispecie in questione non potrà integrare un caso di responsabilità extracontrattuale.

A tanto è necessario aggiungere che lo Stato inadempiente, rispetto ad una normativa comunitaria, non viola alcuna norma di diritto interno, bensì una norma a livello sovrannazionale, quindi, “estranea” rispetto al cittadino, il quale, però, subisce comunque un pregiudizio anche di carattere economico.

Ecco perché la Suprema Corte non parla di risarcimento danni, ma di inadempimento da parte dello Stato ad un’obbligazione nascente da una norma sovrannazionale, che fa sorgere il diritto del cittadino ad ottenere un indennizzo per il disagio sopportato, causato da un’attività che non ha nulla di contrario con l’ordinamento interno (non antigiuridica).

L’effetto collaterale.

Se, quindi, diciamo che i cittadini hanno diritto ad un indennizzo per il disagio subito a causa del mancato o inesatto recepimento di una direttiva comunitaria, vorrà dire che il termine di prescrizione è quello ordinario, vale a dire, decennale e non quinquennale, così come previsto per il risarcimento danni, derivante da responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.).

Per comprendere, però se il diritto dei medici è prescritto, è necessario rispondere a queste domande: da quando decorre il termine di prescrizione? da quando facciamo partire il termine di 10 anni?

 

Anche qui ha un grande peso la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale, con un suo orientamento prevalente, ritiene che i 10 anni decorrano dal 27 ottobre 1999.

Perché?

Fino a quando lo Stato italiano non adempie all’obbligo di recepire una qualsiasi direttiva comunitaria, risulta inadempiente e questo suo comportamento è incasellabile nella fattispecie del c.d. illecito permanente, poiché la situazione creata permane, per l’appunto, fino a quando lo Stato non adempie.

Ne deriva che con il D.Lgs. 257/1991, non avendo recepito in modo esatto la direttiva 82/76/CEE ha mantenuto comunque una situazione, che ha causato un disagio ai medici che si sono specializzati prima del 1991.

La Suprema Corte, però, ha aggiunto un piccolo correttivo, spiegando che per il caso dei medici, la prescrizione decennale inizia a decorrere dal giorno in cui è logico presupporre che lo Stato non avrebbe più adempiuto ai propri obblighi a livello comunitario, vale a dire, dal 27 ottobre 1999, dal giorno in cui è entrata in vigore la Legge 19/10/1999, n. 370, che ha riconosciuto un risarcimento danni ai soli medici destinatari di alcune sentenze passate in giudicato del TAR Lazio.

Conseguentemente, se il medico specializzato negli anni ’80 non ha notificato alcun atto interruttivo del termine prescrizionale (per es. lettera di costituzione in mora o atto giudiziario), è possibile ritenere che il suo diritto si sia prescritto il 27 ottobre 2009.

Ma è proprio vero?

NO … o quasi!!!

Il caso dei medici specializzati dopo l’82 mette in luce come il diritto non sia una scienza esatta e non possa essere paragonato alla matematica: il classico 2 + 2, non fa sempre 4!

Nonostante l’orientamento della Cassazione, è logico ed è comunque possibile sostenere che il riconoscimento, tramite una legge, da parte dello Stato di un ristoro ai medici che avevano già promosso ricorso innanzi al Tar Lazio, non possa assurgere da spartiacque: non possa essere utilizzato come termine iniziale per la decorrenza del termine di prescrizione, poiché, dallo stesso non può ragionevolmente desumersi che lo Stato non adempi più ai suoi obblighi.

La circostanza, poi, che in Parlamento siano stati presentati due progetti di legge per tentare di porre fine allo scontro medici – Stato, la dice lunga a riguardo.

Si potrebbe, dunque, fare ancora affidamento sulla tesi dell’illecito permanente e, quindi, dell’insussistenza del termine iniziale.

Avv. Gennaro Marasciuolo

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