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Medici specializzati dal 1982 al 1991, 2 progetti di legge per risolvere il contenzioso

Si è tornati a parlare, in questi giorni, del mancato riconoscimento dell'adeguata remunerazione per i medici che hanno frequentato i corsi di specializzazione durante gli anni accademici compresi fra il 1982/83 e il 1991/92.

Il motivo è rappresentato dalla presentazione di due progetti di legge, con i quali si vorrebbe chiudere tutti i contenziosi fra lo Stato e i medici specializzati durante i predetti anni accademici.

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Oggetto della questione.

Il tutto ha avuto origine da una direttiva comunitaria, la 82/76/CEE (che sintetizzava e modificava altre due direttive la 75/362/CEE e la 75/363/CEE) che imponeva agli Stati Membri di riconoscere ai medici che svolgevano un'attività di formazione, sia a tempo pieno, sia a tempo ridotto, un'adeguata remunerazione.

La data fissata per il recepimento della direttiva 82/76/CEE era il 31 DICEMBRE 1982.

Lo Stato italiano, però, ha fatto orecchie da mercante, recependo quest'ultima norma comunitaria solo nel 1991, con il Decreto Legislativo 257 e riconoscendo ai soli medici ammessi alle scuole di specializzazione a partire dall'anno accademico 1991/92, una borsa di studio annuale di L. 21.500.000.

Così facendo, quindi, il nostro Stato ha lasciato letteralmente a bocca asciutta i medici specializzati durante gli anni accademici successivi al 1982.

Da qui la nascita di un grande contenzioso volto a far ottenere ai medici specializzati fra il 1982/83 e il 1991/92 una somma pari all'importo della predetta borsa di studio.

Dal punto di vista giuridico, secondo l'ultima giurisprudenza della Cassazione, lo Stato italiano, recependo in ritardo e, comunque, in modo parziale una direttiva comunitaria, non avrebbe adempiuto ad un obbligazione che trae origine dalla legge (l'allora Trattato Costitutivo della Comunità Europea).

Non avrebbe, quindi, compiuto un atto contro i propri cittadini, che non sono i diretti destinatari della succitata direttiva, ma avrebbe violato delle norme comunitarie, con la conseguenza che i medici specializzati non avrebbero diritto ad un risarcimento danni, bensì ad un indennizzo (Cassazione Civile, Sezioni Unite, del 17 aprile 2009, n. 9147).

Questa specificazione non è di poco conto e produce delle conseguenze con riflessi sul piano pratico, ma di questo ne parlerò in un altro post.

Per il momento basti pensare che, seguendo questa tesi interpretativa, molti medici hanno chiesto e, in parte ottenuto, una somma di denaro pari all'importo delle borse di studio stabilite dal D.Lgs. 257/1991 che, a causa del passare degli anni e, tenendo conto della rivalutazione monetaria e degli interessi maturati, ha raggiunto anche un totale di circa 100.000 euro per medico.

I progetti di legge.

Ora che le cause proposte dai medici interessati sono aumentate, sono stati presentati, al Senato, due progetto di legge con lo scopo di evitare che lo Stato sia costretto a pagare somme esorbitanti, riconoscendo, tramite un atto normativo, un indennizzo forfettario, per ogni anno di corso ai medici che, all'entrata in vigore della futura legge, abbiano proposto una causa o abbiano, comunque, già ottenuto una sentenza passata in giudicato (vale a dire, non più appellabile o ricorribile per Cassazione)

Il risparmio per lo Stato è evidente: da una parte, pagherebbe una somma di gran lunga inferiore, rispetto a quella che viene attribuita dai Tribunali e, dall'altra parte, non dovrebbe più spendere risorse in giudizi diffusi su tutto il territorio italiano.

Molte sono le questioni che comunque rimangono aperte, prima fra tutte, il problema della prescrizione, ma anche di questo ne parlerò in un altro post.

Avv. Gennaro Marasciuolo

Qui di seguito alcuni link per chi volesse approfondire:

Progetto di legge presentato dall'On.le D'Ambrosio Lettieri.

Progetto di legge presentato dall'On.le Barani.

Post della rivista on-line quotdinianosanita.it

Files:
Direttiva 82/76/CEE 03-08-2013 205.32 KB

Direttiva 75/362/CEE 03-08-2013 257.4 KB

Direttiva 75/363/CEE 03-08-2013 202.24 KB

D.Lgs. 257/1991 05-08-2013 180.81 KB

Cass. SS. UU. 9147 2009 10 anni termine prescrizione per i medici specializzati 1982-91 05-08-2013 175.96 KB

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