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Con il gratuito patrocinio non si scherza! Ci sono anche le sanzioni!

Vediamo un altro aspetto del gratuito patrocinio: le conseguenze per chi dichiara il falso.

 

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La solita premessa: tratto del solo gratuito patrocinio in sede civile.

Il gratuito patrocinio garantisce l’effettivo esercizio del diritto di difesa del cittadino. Lo Stato, per colui che viene ammesso, impiega delle somme che potrebbero essere utilizzate in favore di altri richiedenti, dunque, appare giusto che colui che faccia il “furbetto” venga sanzionato, anche pesantemente.

Quindi, è sempre preferibile non presentare dichiarazioni false pur di ottenere l’ammissione e, sperare così di risparmiare sull’avvocato.

E’ inutile sperare di farla franca, poiché la richiesta di ammissione, con la decisione del competente Consiglio dell’Ordine vengono inviate all’Agenzia delle Entrate che provvede a fare gli opportuni controlli, anche per il tramite della Guardia di Finanza.

E’ pur vero che il limite di reddito oltre il quale non è possibile accedere al gratuito patrocinio (€ 10.766,33 annui) è alquanto ridicolo e per certi versi non garantisce alcun diritto difesa, ma è anche vero che è sempre preferibile non rischiare una condanna penale.

Le sanzioni non sono neanche così leggere: è prevista la reclusione in carcere da 1 a 5 anni con la multa da 309,87 a 1.549,37 euro (da notare che non è reclusione o multa, ma reclusione e multa).

Questa pena, poi, viene aumentata se il soggetto è riuscito ad ottenere o a mantenere l’ammissione al patrocinio.

La condanna provoca la revoca automatica dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato con effetto retroattivo, vale a dire, come se non fosse stata mai presentata alcuna domanda, con la conseguenza che lo Stato dovrà agire per il recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Le sanzioni penali di cui ho fatto cenno, vengono applicate anche a chi omette di comunicare le variazioni del reddito entro il termine di 30 giorni dalla scadenza di un anno dalla presentazione della domanda di ammissione o dalla presentazione della precedente dichiarazione.

 

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