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Revocatoria fallimentare: addio alle donazioni

L'azione revocatoria per gli atti di donazione o più in generale per gli atti a titolo gratuito, compresi quelli di costituzione di un vincolo di destinazione (es. trust), rischia di andare in soffitta, anche in caso di fallimento.

Ho già affrontato il tema della c.d. revocatoria presunta, introdotta dall'art. 12 D.L. 83/2015, con il nuovo art. 2929 bs c.c..

Lo stesso decreto ha modificato anche la revocatoria fallimentare rendendola superflua nei riguardi di tutti gli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, per il semplice effetto della trascrizione della sentenza di fallimento.

E' previsto, infatti, che con la trascrizione della sentenza di fallimento gli atti di trasferimento a titolo gratuito (donazioni, trust o atti che costituiscono vincolo di destinazione) diventano inefficaci e i beni così trasferiti ricadono direttamente nella massa fallimentare!

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Cosa accadeva prima del D.L. 83/2015

Prima dell'aggiunta del secondo comma, l'art. 64 della Legge Fallimentare necessitava dell'avvio di un giudizio, per ottenere una sentenza che accertava l'inefficacia, nei confronti del fallito, dell'atto a titolo gratuito posto in essere dal fallito nei 2 anni precedenti alla sentenza dichiarativa di fallimento.

In questo modo, prima che il curatore fallimentare potesse acquisire alla massa fallimentare, il bene oggetto, ad esempio, dell'atto di donazione, potevano passare molti anni, poiché il destino del bene era legato a quello dell'azione giudiziaria.

Dopo il D.L. 83/2015

Il nuovo comma 2 dell'art. 64 Legge Fallimentare, per rendere inefficaci gli atti a titolo gratuito compiuti prima della sentenza dichiarativa di fallimento, esclude la necessità di esperire l'azione revocatoria, a condizione, però, che il curatore trascriva la predetta sentenza di fallimento.

In altre parole, la trascrizione della sentenza di fallimento comporta l'inefficacia degli atti e i beni trasferiti rientrano direttamente nel patrimonio del fallimento, attuando, di tal fatta, la c.d. par codicio creditorum.

Come ho già detto per la revocatoria presunta, il passaggio innanzi il giudice è solo posticipato, perchè, se è vero che l'azione revocatoria fallimentare non deve essere più esperita, è vero, altresì, che chi ritene di essere leso, può sempre proporre reclamo, in virtù dell'art. 36 Legge Fallimentare, contro gli atti del curatore fallimentare, introducendo, conseguentemente, un altro giudizio.

Problemi pratici

Il neo introdotto comma 2, dell'art. 64 Legge Fallimentare, differentemente dall'art. 2929 bis c.c., presenta ulteriori criticità che impegneranno non poco giudici ed avvocati.

1) La trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento non può assumere la funzione di “bacchetta magica” che rende inefficaci tutti gli atti a titolo gratuito ivi compresi quelli aventi ad oggetto anche i beni non soggetti a trascrizione!

Sembra più logico e coerente che la trascrizione della sentenza travolga solo gli atti soggetti a trascrizione e non altri e, quindi, renda inefficaci solo i trasferimenti a titolo gratuito (o di costituzione di vincoli di destinazione) aventi ad oggetto beni immobili ovvero beni mobili soggetti a trascrizione nei pubblici registri (autoveicoli, natanti e aeromobili).

Ciò comporta che il curatore fallimentare dovrà trascrivere la sentenza di fallimento presso i registri dove è già a conoscenza che sono stati registrati atti che ledono la par condicio creditorum, poiché, ad esempio, la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari non sortirà alcun effetto per gli atti trascritti nei pubblici registri automobilistici o aeronautici.

2) Stesso iter dovrà seguirsi anche in base all'ambito territoriale, poiché la trascrizione della sentenza, ad es., nei registri immobiliari di Trani, non potrà travolgere gli effetti delle trascrizioni riguardanti beni immobili siti a Roma o a Milano ovvero a Palermo!

Come al solito, staremo a vedere!

Avvocato Gennaro Marasciuolo del Foro di Trani

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