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Il Divorzio breve è anche per i procedimenti in corso

Avvocato, al mio caso, si applica il divorzio breve? Mi sono separato l'anno scorso, ora posso divorziare? La separazione è ancora in corso, posso procedere con il divorzio breve?

Queste sono le domande che molti mi rivolgono in questi giorni: ecco, quindi, la risposta!

Il divorzio breve si applica ai procedimenti in corso!

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Il testo di legge inviato dal Senato alla Camera e definitivamente approvato è stranamente chiaro: il divorzio breve si applica ai procedimenti di separazione in corso.

Quindi, anche ai giudizi di separazione tutt'oggi ancora in piedi, si potrà applicare la nuova norma che riduce da 3 anni a 12 mesi o 6 mesi il termine minimo oltre il quale è possibile avviare il procedimento di divorzio, a condizione, però, che sussistano tutti i requisiti richiesti dalla legge.

Lo stesso vale, a maggior ragione, per i procedimenti di separazione oramai chiusi, prima dell'entrata in vigore dell'emananda legge sul divorzio breve.

Ebbene si! La legge sul divorzio breve, seppur approvata definitivamente, deve essere ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale e solo dopo entrerà in vigore.

Esempio

Secondo la nuova normativa, quindi, se è in corso una causa di separazione personale (la separazione giudiziale), uno dei coniugi potrà presentare ricorso per il divorzio se:

1) sono passati 12 mesi dal giorno in cui è stata celebrata l'udienza di comparizione dei coniugi innanzi il Presidente del Tribunale;

2) è intervenuta e non è più impugnabile una sentenza parziale, dichiarativa della separazione dei coniugi. E', infatti, possibile che il Tribunale adotti subito una sentenza parziale che decide sulla sola separazione e che il giudizio di separazione prosegui per le altre questioni (assegno di mantenimento al coniuge, assegno di mantenimento ai figli, affidamento dei figli, etc.).

Avvocato Gennaro Marasciuolo del Foro di Trani

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