Questa volta il Legislatore è intervenuto per metterci un “pezza”!
Dopo ben due sentenze della Corte Costituzionale (sentenza 50/2014 e sentenza 169/2015), purtroppo era necessario, poiché in materia di emersione dei contratti di locazione in nero, i dubbi interpretativi erano molti!
L'azione revocatoria per gli atti di donazione o più in generale per gli atti a titolo gratuito, compresi quelli di costituzione di un vincolo di destinazione (es. trust), rischia di andare in soffitta, anche in caso di fallimento.
Ho già affrontato il tema della c.d. revocatoria presunta, introdotta dall'art. 12 D.L. 83/2015, con il nuovo art. 2929 bs c.c..
Lo stesso decreto ha modificato anche la revocatoria fallimentare rendendola superflua nei riguardi di tutti gli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, per il semplice effetto della trascrizione della sentenza di fallimento.
E' previsto, infatti, che con la trascrizione della sentenza di fallimento gli atti di trasferimento a titolo gratuito (donazioni, trust o atti che costituiscono vincolo di destinazione) diventano inefficaci e i beni così trasferiti ricadono direttamente nella massa fallimentare!