Successione del coniuge separato: eredità, casa coniugale e pensione di reversibilità
Il coniuge separato eredita alla morte dell'altro?
E' necessario fare una distinzione, a seconda che al coniuge superstite sia stata addebitata la separazione o meno.
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Il coniuge separato, al quale non è stata addebitata la separazione, indipendentemente dal tipo di separazione (giudiziale o consensuale), ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato (art. 548 c.c.).
Al coniuge separato, quindi, andrà una quota (la legittima) dell'asse ereditario del coniuge defunto, indipendentemente dal fatto che parte dei beni del de cuius siano stati acquistati dallo stesso successivamente alla separazione o in comproprietà con terze persone (nuovo/a compagno/a).
Se, però, al coniuge superstite è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, non avrà alcun diritto successorio.
Questo comporta che se il coniuge muore durante il giudizio di separazione, non vi sarà alcun addebito l'altro erediterà in quanto tale.
Ma cosa vuol dire “sentenza passata in giudicato”?
E' quella sentenza che non può essere più oggetto di impugnazione e, pertanto, è da ritenersi immodificabile, cristallizzata.
Ciò non vuol dire che, in genere, la sentenza di separazione non possa essere più modificata!
La sentenza di separazione coniugi, infatti, è una delle poche a poter essere modificata, anche se passata in giudicato.
In genere, infatti, le sentenze non più impugnabili non possono essere più modificate, ma quelle di separazione possono essere modificate se sopraggiungono fatti nuovi, rispetto a quelli di cui il Tribunale ha tenuto conto per la sua decisione.
I fatti nuovi possono, però, riguardare e, conseguentemente, comportare la modifica dei capi di sentenza sull'affidamento dei figli, sull'assegno di mantenimento ai figli e al coniuge, sull'assegnazione della casa coniugale, ma non potranno mai far mutare il capo della sentenza concernente l'addebito .
Per la modifica del capo della sentenza concernente l'addebito è necessaria l'impugnazione (appello, ricorso per Cassazione).
Il coniuge separato al quale è stata addebitata la separazione, però, avrà comunque diritto ad un assegno vitalizio che graverà sull'eredità se, al momento del decesso (dell'apertura della successione) era titolare di un assegno alimentare (art. 433 c.c.), che spetta allorquando il soggetto verte in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Al coniuge a cui è stata addebitata la separazione, infatti, non spetta l'assegno di mantenimento, ma può essere comunque beneficiario di un assegno alimentare, se ricorrono i relativi estremi (stato di bisogno e impossibilità a mantenersi), perchè fra i coniugi permane sempre un vincolo di solidarietà, anche in caso di addebito.
Di converso, per gli eredi sarà sempre possibile chiedere la revoca dell'assegno vitalizio se provano, con un apposito giudizio, il venir meno dei presupposti dell'assegno alimentare e, quindi, che il coniuge beneficiario non verte più in stato di bisogno ed è in grado di mantenersi in modo autonomo.
Se la separazione è addebitata ad entrambi i coniugi, cosa succede?
Si applicherà la stessa disciplina prevista per l'addebito della separazione ad un solo coniuge (art. 548, secondo comma, c.c.).
Il coniuge a cui è stata addebitata la separazione, può essere beneficiario di un lascito da parte dell'altro coniuge?
Si, infatti, l'addebito non costituisce una causa di indegnità, pertanto, è ben possibile che il coniuge, a cui è stata addebitata la separazione sia nominato erede o legatario, tramite testamento, dall'altro coniuge.
Al coniuge separato, anche senza addebito, spetta la casa familiare e il mobilio ivi presente?
No, poiché la cessazione della convivenza, provocata dalla separazione, spezza il legame, legislativamente previsto (art. 540 c.c.) della casa (e del mobilio) con la destinazione a residenza familiare.
La questione, invero, è un più complessa e, una recente sentenza della Cassazione, la 13407 del 12 giugno 2014, ne spiega bene i contorni, partendo, però e in modo opportuno, dall'esaminare la vicenda afferente il coniuge non separato.
Al coniuge superstite non separato, infatti, spetta, per legge (art. 540, secondo comma c.c.), il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto d'uso sui mobili che l'arredano.
Appare evidente che il requisito essenziale per riconoscere al coniuge superstite, vita sua natural durante, il diritto di abitazione sulla casa familiare è che tale immobile, fino al momento della morte del coniuge (al momento dell'apertura della successione), sia stato la residenza della famiglia, l'effettivo luogo di dimora della stessa.
La disposizione in questione trova la sua giustificazione (ratio) non tanto nella tutela dell'interesse economico del coniuge superstite, bensì nella tutela dell'interesse morale di quest'ultimo, che potrà continuare a disporre di un immobile e di oggetti (beni mobili) ai quali è legato da rapporto affettivo e consuetudinario.
Orbene, con la separazione (con o senza addebito, non ha alcuna importanza), si ha la fine della convivenza, lo sgretolamento dell'unione e, provoca, di conseguenza, il venir meno della condizione principale per il riconoscimento dei diritti d'abitazione e d'uso, poichè l'immobile, al momento dell'apertura della successione, non poteva essere più obbiettivamente adibito a residenza familiare.
Il coniuge separato, anche con addebito, può ottenere la pensione di reversibilità?
Si. E' oramai pacifico, dopo numerose pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, che al coniuge superstite separato, gli debba essere riconosciuta la pensione di reversibilità dell'altro coniuge, anche se gli è stata addebitata la separazione.
Appariva un controsenso, infatti, che vi fossero delle leggi che riconoscessero la pensione di reversibilità ai coniugi separati di dipendenti statali o ai divorziati e che, contemporaneamente, in tutti gli altri casi, la reversibilità del trattamento pensionistico del coniuge non fosse minimamente previsto (fra le tante Cass. n. 4555 del 25 febbraio 2009).
Avvocato Gennaro Marasciuolo del Foro di Trani
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