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Risarcimento danni da vacanza rovinata: piccola guida

Tornati dalle agognate ferie più stressati di prima?

La vacanza non è andata come programmato e … pagato?

Se avete firmato un contratto turistico e vi è stato un inadempimento o un inesatto adempimento rispetto a quanto pattuito, potrete, come qualsiasi soggetto che ha siglato un qualsiasi contratto, chiedere il ristoro di tutti i danni patiti, sia essi di natura patrimoniale, che di natura non patrimoniale, ai quali, nel caso specifico, si somma il danno da vacanza rovinata.

Quando è possibile richiedere il ristoro di questa ultima voce di danno? Che fare? Quali i termini di decadenza? Quali quelli di prescrizione?

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Procediamo per gradi:quando è possibile agire?

Il danno da vacanza rovinata è risarcibile solo nei casi di sottoscrizione di “pacchetti turistici”, quali, ad esempio, una crociera o un c.d. “viaggio tutto compreso”, insomma tutti quei contratti che ricomprendono almeno due tra i seguenti elementi:

* trasporto;

* alloggio;

* servizi non accessori ai primi due, ma che hanno, comunque, lo scopo di soddisfare le esigenze ricreative del turista, a condizione, però, che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico (art. 34 Codice del Turismo).

Cosa èil danno da vacanza rovinata? quali le differenze con le altre voci di danno?

Il danno da vacanza rovinata si aggiunge, ma non si sostituisce, alle normali voci di danno che è possibile chiedere in caso di inadempimento contrattuale, nei casi di acquisto di pacchetti turistici.

Come già chiarito, è possibile richiedere il ristoro dei danni:

- patrimoniali: come ad esempio la refusione delle spese sopportate a seguito dell’inadempimento;

- non patrimoniali: lesioni nella sfera psico-fisica del turista conseguenti all’inadempimento (traumi, ferite, etc. etc.).

In quest’ultimo particolare ambito è stata legislativamente ritagliata l’autonoma voce del danno da vacanza rovinata che consegue al mancato godimento del bene vacanza ed è riconducibile a tutti i pregiudizi conseguenti alla lesione del turista di godere pienamente del viaggio organizzato, come occasione di piacere e di riposo.

Chi risponde dei danni? … per tutti i tipi di danni? Chi deve garantire che l’esecuzione del contratto sia conforme a quanto sottoscritto dal turista?

A rispondere sono:

* l’organizzatore del viaggio (tour operator): il soggetto che, dietro compenso, organizza il pacchetto turistico o fa in modo che il turista, anche a distanza, possa organizzarselo autonomamente e

*  l’intermediario: il soggetto che vende i pacchetti turistici (art. 33 Codice del Turismo), anche personalizzandoli.

In particolare, l’organizzatore del viaggio risponde anche se la responsabilità di quanto accaduto al turista è di un terzo, che ha prestato il singolo servizio compreso nel pacchetto. Così il tour operator risponderà anche se non è il proprietario della struttura alberghiera dove il turista ha alloggiato.

E’ chiaro che, se il tour operator è costretto a risarcire il turista per quanto capitatogli, potrà comunque rivalersi sull’effettivo responsabile, ma questa ipotesi rimane estranea al turista, il quale

non dovrà preoccuparsi, ad esempio di risalire all’effettivo proprietario della struttura alberghiera (spesso società estera) o del titolare dell’impresa che ha offerto il singolo servizio (es. guide turistiche).

E’ sempre possibile risarcire il danno da vacanza rovinata?

Prima di tutto, è’ necessario, che sia la conseguenza di un inadempimento o di un’inesatta esecuzione, a condizione, però, che l’inadempimento sia stato grave (difformità standard qualitativi, albergo ancora in costruzione etc.), poiché i meri disservizi non hanno alcuna rilevanza ai fini di questa voce di danno che, lo si ripete, ha natura non patrimoniale. (art. 47 Codice del Turismo).

Per inciso, se a causa di un disservizio, il turista subisce, invece, un danno di natura patrimoniale oppure alla propria persona, potrà essere risarcito, nonostante l’inadempimento non sia stato grave.

Questo comporta che sul turista graverà l’onere di provare l’entità del danno subito e che questo sia la conseguenza dell’inadempimento, vale a dire, che fra queste due voci sussista un nesso causale.

Il danno da vacanza rovinata, inteso come disagio psicofisico, conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, può essere provato essenzialmente con presunzioni, attraverso la prova dell’inadempimento, atteso che gli stati psichici interiori del turista non possono formare oggetto di prova diretta , ma sono comunque desumibili dalla mancata realizzazione della finalità turistica e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero (Cass. Civ., Sez. III, 11/05/2012, n. 7256).

Inoltre, il turista, come qualsiasi altro creditore che fonda le proprie pretese su di un contratto, dovrà provare la fonte delle sue pretese (il contratto sottoscritto) ed allegare (indicare, descrivere) l’inadempimento del debitore (es.il tour operator), sul quale, invece, graverà l’onere di discolparsi, vale a dire, di provare che non vi è stato alcun inadempimento, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da quanto dallo stesso posto in essere.

Il danno da vacanza rovinata come è stato definito?

In inglese si chiama “emotional distress”, lo stress e la stanchezza, o meglio la mancata rigenerazione psicofisica dovuti al grave inadempimento.

Queste definizioni sono sicuramente vaghe, così il Legislatore ha pensato bene di mettere dei paletti e così, al grave inadempimento, ha affiancato due parametri ai quali il danno in questione deve essere necessariamente correlato:

1) il tempo di vacanza inutilmente trascorso e

2) l’irripetibilità dell’occasione perduta (es. viaggio di nozze).

Questi, però, non sono gli unici parametri che vengono in gioco.

La giurisprudenza ne ha aggiunto e tiene conto del parametro della gravità dell’offesa, poiché il danno da vacanza rovinata è di natura non patrimoniale e, in quanto tale, dopo le cc.dd. sentenze gemelle di San Martino, è necessario che debba sottostare a quest’ulteriore parametro che trova la sua ragion d’essere nell’art. 2 della Costituzione e, quindi, nel principio della soglia minima di tollerabilità.

In altre parole, non tutti i danni possono essere risarciti: i disagi, i fastidi , i disappunti, e le ansie, per essere risarciti devono superare la gravità dell’offesa di un diritto costituzionalmente garantito o che trova la propria fonte in una norma.

Secondo il principio della soglia minima di tollerabilità, desumibile dall’art. 2 Cost., infatti, ciascuno deve tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale, inevitabilmente scaturenti dalla convivenza.

In riferimento al diritto alla vacanza rovinata, la giurisprudenza richiede, inoltre, che l’analisi sulla tollerabilità vada effettuata sotto la lente della buona fede, così da evitare abusi in danno del debitore, dovendo necessariamente contemperare gli interessi delle parti in contesa: da una parte, quello del turista, a godere dello svago così come pattuito e, dall’altra parte, quello del debitore, che ha principalmente carattere economico (Cass. Civ., Sez. III, 11/05/2012, n. 7256).

E’ in questa contemperazione che torna ad avere il proprio peso l’irripetibilità dell’occasione perduta, come accade per i viaggi di nozze.

Quali sono i termini di prescrizione? Ci sono termini di decadenza?

L’art. 49 del Codice del Turismo parla, più specificatamente, di reclamo che deve essere presentato dal turista tempestivamente, così che l’organizzatore o un suo incaricato possa provi rimedio.

La norma, poi, concede la possibilità, al turista, di presentare reclamo, inviando una lettera raccomandata o un mezzo equivalente, entro 10 giorni dal rientro nel luogo di partenza.

Questa formulazione, però, ha creato non pochi problemi interpretativi, poiché non è chiaro se il reclamo per lettera (quella da inviare entro i 10 giorni dal rientro) sia facoltativo o costituisca una condizione di procedibilità e che, quindi, se non rispettato, provoca l’impossibilità di richiedere il ristoro dei danni.

Secondo l’interpretazione data dalla giurisprudenza, sull’analoga norma contenuta precedentemente nel Codice del Consumo, tale reclamo sarebbe facoltativo (Cassazione Civile, III Sezione, 10/01/2011, n. 297).

E’ preferibile, però, essere prudenti e rispettare sempre e comunque l’invio, anche, perché la nuova formulazione concede al giudice di valutare il mancato invio, riducendo o persino escludendo ogni forma di ristoro.

Passiamo ora ai termini di prescrizione. 

In generale, il termine di prescrizione è di un anno dal rientro dal viaggio, per danni diversi da quelli alla persona, vale a dire, i danni patrimoniali è di 3 anni per i danni alla persona (danni non patrimoniali, fra i quali anche il danno da vacanza rovinata).

Se però l’inadempimento riguarda il servizio di trasporto, il termine di prescrizione è di 18 mesi se il trasporto ha avuto inizio o termine fuori dall’Europa e di un anno, negli altri casi.

Avvocato Gennaro Marasciuolo

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