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Imposta di registro: i trasferimenti immobiliari previsti nelle separazioni consensuali o nei divorzi congiunti restano esenti ... forse

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L'art. 19, L. 74/1987, prevede la completa esenzione per tutti gli atti, i  documenti  ed  i  provvedimenti  relativi:

a)      al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);

b)      ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione dell'assegno di divorzio, nonché dell'assegno di mantenimento ai figli (determinato sempre nell'ambito di un giudizio di divorzio).

Dopo, però, più di 25 anni di onorato servizio, questa norma sembrerebbe aver perso la sua efficacia, almeno per quanto riguarda i trasferimenti immobiliari fra coniugi o in favore della prole, stabiliti nelle separazioni consensuali o nei ricorsi congiunti di divorzio.

Il condizionale è d'obbligo. Per il momento non si può che esaminare i dati di fatto.

Nel più ampio quadro di riordino delle imposte dovute per i trasferimenti immobiliari (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale), l'art. 26 del D.L. 104/2013, convertito nella L. 128/2014, ha modificato l'art. 10 del D.Lgs. 23/2011, introducendo, per la maggior parte degli atti a titolo oneroso, aventi ad oggetto beni immobili …..

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Avvocato Gennaro Marasciuolo

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