D.L. Piano Destinazione Italia: il risparmio sull’assicurazione auto passa attraverso testimoni e nuovi termini di decadenza
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Il D.L. Piano Destinazione Italia (D.L.145/2013) apporta alcune modifiche anche al Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005), perseguendo il fine di ridurre i premi assicurativi per la RC-auto.
Tralasciando ogni commento in ordine al conseguimento di un effettivo risparmio connesso alle misure introdotte, vorrei parlare, nello specifico, delle modifiche apportate all’art. 135 del Codice delle Assicurazioni ed all’art. 2947 del Codice Civile.
Art. 135 Codice delle Assicurazioni.
Per evitare che, dopo l’incidente stradale e dopo il rituale scambio di dati fra i conducenti, “spuntino” dei testimoni, il Governo ha previsto che il loro nominativo deve essere indicato, pena decadenza, nella denuncia di sinistro (art. 143 Cod. Ass.ni), nonché nella richiesta di risarcimento danni (art. 148 o art. 149 Cod. Ass.ni).
Ciò comporta che il danneggiato, che non ha indicato i testimoni nella denuncia di sinistro e nella richiesta di risarcimento danni, non potrà indicarli in un secondo momento, ad es. nel successivo giudizio, tranne se riesce a dimostrare la propria oggettiva impossibilità alla loro tempestiva identificazione.
Sarà il giudice a vigilare e a controllare che l’onere di indicazione sia stato correttamente adempiuto, dovendo rigettare ogni richiesta di prova testimoniale non preceduta dalla tempestiva identificazione dei testi.
Il giudice, poi, dovrà anche consultare un apposito archivio informatico, poiché dovrà informare la competente Procura della Repubblica se scopre di aver innanzi un testimone “professionista”, perché ha già deposto, quale teste, in 3 cause, aventi ad oggetto sinistri stradali, negli ultimi 5 anni.
Consentitemi ora uno sfogo.
Mi rivolgo, in particolare, ai carissimi agenti di assicurazione o responsabili di agenzia (non a tutti per fortuna!!) che insistono nel sostenere che la denuncia di sinistro non è necessaria ed è un’inutile fissazione di qualche avvocato: la denuncia di sinistro è obbligatoria e se il cliente, al quale avete detto di non farla, segue il vostro consiglio, rischia:
- di non poter provare con testimoni quanto realmente accaduto;
- di non essere risarcito completamente o nella misura desiderata e, in alcuni casi, subire persino l’azione di rivalsa da parte della propria compagnia di assicurazione.
Colgo, infatti, l’occasione per “ricordare” a CHI lo abbia dimenticato o non lo abbia mai saputo, che la denuncia di sinistro deve essere presentata alla propria compagnia di assicurazione entro 3 giorni (alcuni contratti parlano di 5 gg.) dall’incidente stradale o da quando l’assicurato ne ha avuto conoscenza.
La denuncia di sinistro trova la sua disciplina nel Codice Civile (artt. 1913 c.c. e seguenti), ma le parti possono introdurre alcune deroghe.
E’ inutile dire che i contratti di assicurazione, essendo predisposti dalle compagnie, contengono delle clausole non proprio a favore del cliente!!
Quindi, di solito accade che, se la denuncia di sinistro non viene fatta o viene inoltrata con ritardo, la Compagnia o non riconosce alcun ristoro ovvero risarcisce in una misura inferiore a quella dovuta, perché così prescrive la legge o almeno così viene “interpretata” in alcuni contratti (art. 1915 c.c.).
Potrebbe anche accadere che il contratto di assicurazione preveda che l’omessa denuncia di sinistro consenta alla Compagnia di agire in regresso nei confronti del proprio cliente. Cosa vuol dire? Che l’omessa denuncia viene sfruttata dalla Compagnia per poter chiedere al proprio assicurato la restituzione delle somme che è stata costretta a pagare a controparte, come conseguenza della mancata o ritardata denuncia.
Concluso lo sfogo, non posso che evidenziare un dubbio sul nuovo meccanismo: la “mancata indicazione dei testimoni / inammissibilità della prova testimoniale” si applica solo ai processi civili o anche a quelli penali, ove il danneggiato si costituisce parte civile?
E se riteniamo che si applica anche al giudizio penale, è data la facoltà al giudice di ascoltare dei testimoni non indicati nella denuncia di sinistro, ricorrendo alla facoltà concessagli dall’art. 507 c.p.p.? Può, quindi, disporre anche di ufficio l'assunzione di un testimone indicato dalla parte civile nella propria lista, ma non nella denuncia di sinistro, perché lo ritiene “assolutamente necessario”?
Art. 2947 Codice Civile.
Tornando alle novità introdotte con il D.L. Piano Destinazione Italia, il danneggiato dovrà darsi da fare e presentare la propria richiesta risarcitoria entro 3 mesi dal sinistro, salvo i casi di forza maggiore (art. 2947 c.c.).
I termini per il danneggiato, in tal modo, si arricchiscono ulteriormente!
Secondo la nostra normativa RC-auto, il danneggiato non può incominciare subito un giudizio, ma deve necessariamente inoltrare la propria richiesta risarcitoria alla competente Compagnia (la propria o quella del danneggiante, a seconda che si applichi il c.d. indennizzo diretto o meno).
E’ previsto, poi, che il termine di prescrizione del diritto ad ottenere il risarcimento danni da un sinistro stradale è di 2 anni, così che se per 2 anni il danneggiato non avanza alcuna richiesta o non agisce in giudizio, perde ogni diritto.
A questo quadro normativo, il nuovo Decreto aggiunge un termine di decadenza: se il danneggiato entro 3 mesi dal sinistro non presenta la propria richiesta risarcitoria, non potrà più ottenere alcun ristoro!
Quale è la conseguenza pratica di questa novità?
Il danneggiato dovrà presentare la propria richiesta risarcitoria, obbligatoriamente entro i 3 mesi, nonostante, ad es. non sia ancora guarito dalle lesioni subite a causa del sinistro stradale. Una semplice raccomandata, quindi, gli eviterà di incorrere in una pesante decadenza.
Come ho già avuto modo di chiarire, anche prima dell’adozione di questa nuova normativa, l’assistenza di un legale anche per ottenere il risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale, è importate, poiché il fai da te e il (vano) tentativo di “risparmiare” rischiano di provocare danni irreparabili.
Mancanza di norme transitorie.
Il Piano Destinazione Italia è un Decreto Legge. E’ un provvedimento adottato dal Governo perché ritenuto necessario ed urgente e deve essere convertito in Legge dal Parlamento, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, pena la sua decadenza.
Questa precisazione mi è sembrata doverosa, specialmente per i non addetti ai lavori, per introdurre un’altra questione: le nuove norme in tema di testimoni e di decadenza, da quando si applicano?
Il D.L. 145/2013 è entrato in vigore il 24 dicembre scorso.
Quindi, da questa data in poi le denuncie di sinistro e le richieste risarcitorie devono contenere l’indicazione dei testimoni.
In altre parole, il 24 dicembre 2013 deve essere utilizzato come spartiacque, nel senso che, per tutti i sinistri stradali verificati dopo questa data, troveranno applicazione le nuove norme (indicazione dei testimoni e decadenza); invece, per i sinistri che si sono verificati prima, nonostante il relativo giudizio verrà introdotto necessariamente dopo il 24 dicembre, le nuove norme ed in particolare quelle che riguardano i testimoni, verranno applicate.
Quanto detto vale, però, se la prossima legge di conversione (se ci sarà) non apporti delle modifiche.
Come al solito, staremo a vedere!
Avvocato Gennaro Marasciuolo